Sez. 5 - , Sentenza n. 11725 del 10/12/2019 Ud. (dep. 09/04/2020) Rv. 279098 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Contenuto - Riferibilità al passivo fallimentare - Esclusione - Riferibilità al fatto di reato globalmente considerato - Necessità - Conseguenze - Bancarotta semplice documentale - Parametri rilevanti - Indicazione.
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
In tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)