Sez. 5, Sentenza n. 17351 del 02/03/2015 Ud. (dep. 24/04/2015) Rv. 263676 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 219, comma terzo, l. fall. - Configurabilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non può prescindere dal considerare le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)