Sez. 1 - , Sentenza n. 33364 del 11/11/2021 (Rv. 663103 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Mancata omologazione del concordato seguìta da dichiarazione di fallimento - Liquidazione del compenso del commissario giudiziale - Potere del tribunale competente sulla regolazione del concorso - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di procedure concorsuali, il rinvio disposto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge, il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura, comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall. e seguìto da dichiarazione di fallimento del debitore proponente la domanda concordataria, debba
provvedere il tribunale quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 165 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 177, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 179 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)