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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16269 del 03/08/2016 (Rv. 641318 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Domanda di liquidazione del compenso - Revoca del concordato - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Improcedibilità - Riproposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare - Necessità.
Stato
decisa il 2016-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641318-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Nel caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, la domanda di liquidazione del compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del procedimento di concordato diviene improcedibile e deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)