diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 15789 del 07/06/2021 (Rv. 661500 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Commissario giudiziale - Domanda di liquidazione del compenso - Chiusura della procedura concordataria - Conseguenze - Potere del tribunale di liquidazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661500-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l.fall. - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della procedura" - comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.

Legge Falliment. art. 165 com. 2, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)