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Sez. 1, Sentenza n. 928 del 29/01/1992 (Rv. 475480 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Aree edificatorie - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475480-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

Il criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea stabilito dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (un dodicesimo dell'indennità di espropriazione per ciascun anno di durata dell'occupazione) trova applicazione quando l'espropriazione cade su aree agricole, per le quali vale il criterio indennitario previsto per la determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre, in caso di aree edificatorie, per le quali l'indennità di espropriazione va rapportata al valore venale del bene, l'indennità di occupazione, in mancanza della dimostrazione di una specifica perdita, va determinata col criterio cosiddetto sussidiario dell'interesse legale sulla somma rappresentativa dell'indennità di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)