Sez. U - , Sentenza n. 36660 del 14/12/2022 (Rv. 666376 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Disciplinare avvocato - Dichiarazioni dell'incolpato assunte dal consigliere istruttore - Utilizzabilità a suo sfavore - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, le dichiarazioni rese dall'incolpato al consigliere istruttore nel corso della fase preprocedimentale, ex art. 58 della l. n. 247 del 2012, possono essere valutate quale elemento di prova contro il dichiarante, sia perché il procedimento che si svolge dinanzi al COA, ed a maggior ragione la fase dinanzi al consigliere istruttore del consiglio distrettuale di disciplina, hanno natura sostanzialmente amministrativa, escludendo, dunque, l'applicazione delle garanzie difensive approntate in sede processuale, sia perché prevale, in ogni caso, il principio di autoresponsabilità, sicché la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)