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Sez. U, Ordinanza n. 21264 del 23/06/2026 (Rv. 678862-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Mancata audizione dell’incolpato nella fase preliminare - Nullità del procedimento innanzi al COA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678862-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare dinanzi al COA, la mancata audizione dell'incolpato nella fase istruttoria preliminare non determina alcuna nullità, dovendosi escludere l'estensione a tale fase delle prescrizioni e delle garanzie previste per quella dibattimentale, tenuto altresì conto che il diritto di difesa dell'incolpato, già tutelato nella fase che si apre con la citazione a giudizio,

è comunque salvaguardato, in quella precedente, dalla previsione della facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni, a norma dell'art. 58, comma 2, della l. n. 247 del 2012.

Costituzione art. 24, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)