Sez. U, Ordinanza n. 21264 del 23/06/2026 (Rv. 678862-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Mancata audizione dell’incolpato nella fase preliminare - Nullità del procedimento innanzi al COA - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare dinanzi al COA, la mancata audizione dell'incolpato nella fase istruttoria preliminare non determina alcuna nullità, dovendosi escludere l'estensione a tale fase delle prescrizioni e delle garanzie previste per quella dibattimentale, tenuto altresì conto che il diritto di difesa dell'incolpato, già tutelato nella fase che si apre con la citazione a giudizio,
è comunque salvaguardato, in quella precedente, dalla previsione della facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni, a norma dell'art. 58, comma 2, della l. n. 247 del 2012.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)