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Sez. 3, Sentenza n. 1714 del 26/09/1970 (Rv. 347661 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO INVECE CHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITA - MANCATA SANATORIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - ILLEGITTIMITA - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1970-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347661-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO INVECE CHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITA - MANCATA SANATORIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - ILLEGITTIMITA - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITA.*

La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio eseguita presso il procuratore domiciliatario anziche alla parte personalmente, come prescritto dall'art 392 cod proc civ, e nulla ai sensi dell'art 160 dello stesso codice. Qualora siffatta nullita, non sia stata sanata per effetto della Costituzione della parte o della rinnovazione della notificazione (art 291 cod proc civ), e da ritenersi illegittima la dichiarazione di contumacia della parte medesima e, quindi, nullo il giudizio di rinvio. (Conf 1432-69, mass n 340203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)