Sez. L, Sentenza n. 20221 del 24/09/2010 (Rv. 615186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Rischio elettivo - Contenuto - Tragitto dal luogo di dimora a quello di lavoro - Percorso "più breve" - Mancata scelta - Rilevanza - Esclusione - Criterio della "normalità" dell'itinerario, non riconducibile a ragioni personali - Necessità - Riferimento al percorso più breve - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
"In tema di infortunio "in itinere", indipendentemente dall'applicazione dell'art. 2, comma terzo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000), per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il solo fatto che non fosse il "più breve", dovendosi verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa".
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)