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Sez. L, Sentenza n. 15266 del 06/07/2007 (Rv. 598385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Criteri normativi (in particolare: "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate") posti dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Utilizzabilità anche in controversie sorte nel regime antecedente - Possibilità - Ragioni giustificative - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di infortuni sul lavoro, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere", inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate", che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, militando in tal senso: a) la circostanza che l'art. 55, lett. u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha posto come criterio direttivo per il legislatore delegato il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, i quali, pertanto, hanno costituito, dapprima, diritto vivente nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, per poi plasmare, come tali, il contenuto del precetto introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000; b) il fatto che il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si è evoluto tramite interventi legislativi che, non di rado, hanno avuto la funzione di far assurgere a dignità di norma positiva gli orientamenti giurisprudenziali (come è dimostrato proprio in relazione all'istituto dell'infortunio "in itinere", che l'opera della giurisprudenza ha conformato muovendo dalla nozione di occasione di lavoro); c) il rilievo in base al quale una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio anzidetto, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse indennizzarsi, nel regime antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, l'infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza di sinistro verificatosi su percorso diverso da quello normale di rientro dal lavoro al luogo di residenza, avendo egli effettuato una deviazione per provvedere alla sostituzione dei pneumatici usurati dell'autovettura, la quale non poteva reputarsi "necessitata" secondo i criteri normativi posti dall'art. 12 del citato d.lgs. n. 38 del 2000, bensì ascrivibile a rischio elettivo, giacché non giustificata da esigenze essenziali ed improrogabili, tra queste non potendo, per giunta, includersi la dedotta usura del treno di gomme, perché ben poteva essere rilevata per tempo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)