Sez. L, Sentenza n. 2642 del 22/02/2012 (Rv. 621106 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Rischio elettivo - Nozione - Fattispecie relativa ad infortunio nel percorso dal luogo di una visita medica a quello di dimora durante la fruizione di un permesso.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di infortunio "in itinere", il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato, ritenendola immune da vizi, la decisione impugnata che aveva ritenuto costituisse rischio elettivo la scelta del lavoratore di dirigersi verso casa, dopo l'effettuazione di una visita medica richiesta dal datore di lavoro, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dal luogo della visita lo avrebbero riportato in azienda, conseguendo essa ad altra scelta, quella di fruire di ore di permesso/ferie da lui chieste, che interrompe il nesso causale fra il suo viaggio verso l'abitazione e l'occasione di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)