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Sez. 3, Sentenza n. 12739 del 18/10/2001 (Rv. 549727 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Contratti dell' impresa sottoposta a liquidazione - Disciplina legale, non convenzionale - Conseguenze - Successione dell'impresa cessionaria - Esclusione - Normativa del codice civile sulla cessione dei contratti o dei crediti - Inapplicabilità - Premi non scaduti al momento della cessione, già riscossi dagli agenti dell'impresa decotta - Azione della cessionaria sul patrimonio in liquidazione - Esclusione - Azione diretta nei confronti degli agenti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549727-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Il trasferimento del portafoglio di un'impresa di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, avviene d'ufficio ed il preventivo consenso prestato dall'impresa cessionaria costituisce condizione necessaria per l'emanazione del decreto di cui all'art. 1 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978 n. 738, non convenzione per disciplinare i rapporti giuridici con gli assicurati e gli agenti dell'impresa decotta, che invece sono regolamentati dalla predetta legge. Conseguentemente non si determina una successione dell'impresa designata a quella sottoposta a liquidazione, né è applicabile la disciplina contenuta nel cod. civ. sulla cessione dei contratti o dei crediti, sì che, se i premi non ancora scaduti al momento della cessione sono stati anticipatamente riscossi dagli agenti della società in liquidazione, l'impresa cessionaria non può agire sul patrimonio sottoposto alla procedura concorsuale, ma soltanto direttamente nei confronti degli agenti, con i quali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1978 n. 738, si costituisce ex lege un nuovo rapporto dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Industria sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)