Sez. 1, Sentenza n. 1592 del 28/02/1996 (Rv. 496084 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto - Decorrenza - Indennità di fine rapporto posta a carico della liquidazione ex art. 6 del D.L. n. 576 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978) - Interpretazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
L'art. 6 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978 n. 738 - che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione - va interpretata nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione "ipso iure" del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva (nell'ipotesi, artt. 26 e 27 dell'Accordo nazionale imprese - agenti di assicurazione del i975) ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)