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Sez. L, Sentenza n. 3720 del 14/04/1987 (Rv. 452664 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - REQUISITO REDDITUALE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452664-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - REQUISITO REDDITUALE - RILEVANZA - LIMITI.*

Il limite di reddito, stabilito dall'art. 8 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - norma che prevede che la pensione d'Invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura massima - non rappresenta un ulteriore requisito e condizione per il sorgere del diritto alla pensione di Invalidità che si aggiunga con la medesima Rilevanza agli altri requisiti e condizioni previsti dal R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (e successive modificazioni ed integrazioni), ma costituisce una circostanza estrinseca che opera come condizione ostativa alla materiale corresponsione della prestazione pensionistica; pertanto il superamento di tale limite determina, sia che sopravvenga alla attribuzione della pensione sia che esista già al momento della insorgenza dello stato di Invalidità pensionabile, la semplice (temporanea) inesigibilità della prestazione pensionistica. Consegue altresì che l'assicurato ha sempre interesse all'accertamento e alla declaratoria del suo diritto al pensionamento per Invalidità, alla stregua del regime di cui al R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 cit., perché è sempre possibile che sopravvenga una riduzione del suo reddito entro il suddetto limite che renda esigibile la prestazione pensionistica; il giudice quindi deve sempre procedere allo accertamento e alla declaratoria del diritto dell'assicurato al pensionamento per Invalidità, senza omettere di verificare, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 638 cit. (26 novembre 1983), la situazione reddituale dell'assicurato stesso adottando le statuizioni conseguenti. (V 6403/86, mass n 448587).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)