Sez. L, Sentenza n. 3219 del 06/03/2001 (Rv. 544447 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Revoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sul requisito reddituale - Accertamento giudiziale della illegittimità della revoca - Ripristino della pensione - Ratei arretrati - Periodo successivo all'entrata in vigore della detta normativa - Requisito reddituale - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
In caso di revoca della pensione di invalidità in data anteriore all'entrata in vigore della normativa in tema di requisito reddituale (D.L. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638), l'accertamento giudiziale della illegittimità della revoca comporta l'obbligo dell'ente previdenziale di pagare i ratei arretrati dalla data della revoca sino all'entrata in vigore di detta normativa, mentre successivamente a tale epoca il sopravvenuto requisito reddituale costituisce una condizione di erogabilità della quale l'ente può tenere conto in concreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)