Sez. L, Sentenza n. 6403 del 30/10/1986 (Rv. 448587 - 01)
DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ART. 8 D.L. N. 463 DEL 1983 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTO - NON SUPERAMENTO DI UNA DETERMINATA SOGLIA DI REDDITO DA PARTE DELL'ASSICURATO - SOSPENSIONE E NON REVOCA DELLA PENSIONE IN CASO DI SUPERAMENTO DI DETTA SOGLIA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ART. 8 D.L. N. 463 DEL 1983 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTO - NON SUPERAMENTO DI UNA DETERMINATA SOGLIA DI REDDITO DA PARTE DELL'ASSICURATO - SOSPENSIONE E NON REVOCA DELLA PENSIONE IN CASO DI SUPERAMENTO DI DETTA SOGLIA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'art. 8 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - norma che, modificando in parte il regime della pensione d'Invalidità, non ha carattere retroattivo e quindi è operante dalla data della sua entrata in vigore (26 novembre 1983) - ha previsto il superamento da parte dell'assicurato di una determinata soglia di reddito (pari a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti) come presupposto - non già della revoca della pensione (come stabilito nel testo originario del decreto legge) - ma soltanto della sospensione della sua corresponsione. Consegue che tale requisito non condiziona l'accertamento del diritto dell'assicurato alla pensione, che costituisca oggetto di un giudizio relativo a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge citata, rimanendo invece salva la possibilità dell'INPS di non erogare la prestazione per il periodo successivo a tale data negando la sussistenza del suddetto presupposto reddituale. (V 1236/85, mass n 439346; (V 311/85, mass n 438536).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)