diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005 (Rv. 579672 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione per ordine del giudice - Giudizio di Cassazione - Ammissibilità - Intento dispregiativo e offensivo - Necessità - Espressioni in rapporto alla materia controversa e dettata da intento difensivo - Ordine di cancellazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579672-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 cod. proc. civ., va esclusa allorchè l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)