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Sez. 5, Sentenza n. 2976 del 01/03/2002 (Rv. 552686 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 - quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Lite pendente - Nozione - Ambito applicativo - Controversia concernente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione - Impugnazione di atti di mera liquidazione dell'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552686-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l'art. 2 - quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l'estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengono esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni, attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della lite medesima, richiede l'esistenza di una controversia fiscale, tra contribuente e Amministrazione, che sia effettiva e non meramente apparente: che concerna, cioè, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione, e non si limiti al momento della liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili. Ne consegue la mancanza di fondamento della richiesta di definizione di una controversia originata dall'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, e non del precedente accertamento di valore, (validamente notificato, non impugnato e) divenuto ormai definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/09/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)