Sez. 1, Sentenza n. 2954 del 27/02/2003 (Rv. 560741 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione per ordine del giudice - Applicabilità nel giudizio di Cassazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti od offensive, è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha peraltro rigettato l'istanza di cancellazione, in quanto le frasi riportate fra virgolette nel ricorso per cassazione, già esaminate e ritenute sconvenienti ed offensive dalla corte d'appello, erano state riprodotte dal ricorrente non con intento reiteratamente ingiurioso, ma per esigenze difensive, di autosufficienza del ricorso medesimo, contenente un motivo di censura dell'ordine di cancellazione disposto dal giudice "a quo").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)