Sez. 6, Sentenza n. 17385 del 24/02/2016 Cc. (dep. 27/04/2016) Rv. 267074 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. - Presupposti - Indicazione - Natura - Sentenza di merito su aspetto processuale - Valutazione del giudice - Oggetto - Limiti.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
La sentenza di non luogo a procedere è una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell'accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice dei dati probatori è finalizzata a verificare l'esistenza di un livello "serio" di fondatezza delle accuse, ma restano escluse da tale sindacato quelle letture degli atti di indagine o delle prove connotate da un significato "aperto" o "alternativo", suscettibile, dunque, di diversa interpretazione da parte del giudice del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)