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Sez. 5, Sentenza n. 2516 del 14/09/2016 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 269009 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE | Criteri di valutazione del giudice - Indicazione - Esercizio di poteri integrativi ex artt. 421 - Bis e 422 - Ricorso per cassazione per eccessiva estensione di utilizzo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269009-01

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE

Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)