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Sez. 3, Sentenza n. 12025 del 12/09/2000 (Rv. 540106 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540106-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, vertendosi in materia di responsabilità del proprietario di un cavallo per i danni occorsi ad una minore sbalzata a terra dall'animale, a seguito della sentenza del giudice di secondo grado, che aveva escluso detta responsabilità ex art. 2052 cod. civ., per il fatto che l'animale era stato noleggiato al padre della minore, e che l'incidente era occorso fuori del recinto del maneggio, il ricorrente aveva censurato tale decisione per non aver valutato se trovasse applicazione la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2050 cod. civ., costituendo la gestione di un maneggio esercizio di attività pericolosa, allorché i cavalli siano affidati a soggetti che, per la loro giovane età ed inesperienza, non offrano garanzie di adeguata capacità di controllo dell'animale. La S.C. ha ritenuto inammissibile la censura, rilevando che, poiché la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. ha presupposti di fatto non coincidenti con quelli della responsabilità ex art. 2052 cod. civ., presa in esame dal giudice di secondo grado, il ricorrente avrebbe dovuto indicare se ed in quale atto processuale aveva proposto la predetta questione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)