diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7521 del 04/06/2001 (Rv. 547229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nel giudizio di merito - Deduzione della parte - Esame degli atti - Riscontro negativo - Motivo di ricorso - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Posto che i motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito, va considerata inammissibile la doglianza circa il vizio di motivazione del giudice di merito, in rapporto a controdeduzioni del consulente di parte, che non siano comprese nel fascicolo acquisito agli atti del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)