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Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 03/10/2000 (Rv. 540701 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO | Contratto - Regolamentazione del rapporto e diritti da esso nascenti - Riferimento alla normativa vigente al momento della conclusione - Necessità - Fattispecie in tema di ricorso all'arbitrato in relazione e controversie relative a un contratto di appalto concluso da un Comune sotto la vigenza dell'art. 294 R.D. n. 383 del 1934 nonostante il mutamento di normativa al momento dell'insediamento del collegio arbitrale.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540701-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO

Il contratto di appalto di opere pubbliche stipulato da un Comune nella vigenza dell'art. 294 R.D. n. 383 del 1934 (prevedente che gli appalti stipulati dai Comuni con il concorso o il sussidio dello Stato sono regolati dal capitolato generale delle opere pubbliche) comporta, secondo la previsione del suddetto capitolato, il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie insorte nell'esecuzione dei lavori, nulla rilevando che, al momento della costituzione del collegio arbitrale, sia venuta meno la vigenza del citato art. 294, atteso che, per un verso, la regolamentazione di un contratto e i diritti, presenti e futuri, da esso nascenti, devono ritenersi disciplinati, a norma dell'art. 11 delle preleggi, dalle disposizioni vigenti al momento della conclusione del contratto e che, per altro verso, il citato art. 294 non può considerarsi norma di carattere esclusivamente processuale, attinente direttamente alla competenza e come tale applicabile al giudizio in corso solo se vigente, bensì disposizione prevedente il richiamo ad una normativa predisposta, in via generale, per la regolamentazione dei lavori relativi ad opere pubbliche e costituente "ex lege" parte integrante del contratto concluso dalle parti.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 294, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)