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Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 18/05/1999 (Rv. 526357 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO | Nuova legge - Disciplina degli effetti dei fatti sorti sotto la legge precedente - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526357-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO

In caso di successione di leggi nel tempo i fatti costitutivi del diritto restano disciplinati dalla legge precedente, mentre gli effetti sono disciplinati dalla nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp. prel. al cod. civ.). Il principio di irretroattività della legge preclude infatti che la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano gli effetti già verificatisi in conseguenza del fatto passato costitutivo del diritto o si tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di quel fatto (nel caso di specie, relativo all'iscrizione negli albi professionali dei cittadini extracomunitari, la S.C. ha ritenuto che la legge applicabile, in quanto disciplinante i fatti costitutivi del diritto, era quella di cui al comma settimo dell'art. 10 del D.L. n. 416 del 1989, vigente al momento della richiesta di iscrizione, e non la successiva legge 6 marzo 1998, n. 40).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 10 com. 7, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 35, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)