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Sez. L, Sentenza n. 6270 del 02/05/2002 (Rv. 554060 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Esenzione contributiva parziale in favore delle aziende agricole colpite da siccità, ex art. 9 D.L. n. 367 del 1990 convertito in legge n. 31 del 1991 - Presupposti - Accertamento - Sanatoria ex art. 18, diciottesimo comma, legge n. 724 del 1994 - Applicabilità alle sole domande di esenzione già presentate - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554060-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini della parziale esenzione contributiva prevista dall'art. 9 decreto legge n. 367 del 1990, convertito nella legge n. 31 del 1991, in favore delle aziende agricole aventi diritto, nel decennio 1981 - 90, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, alle provvidenze regionali di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), legge n. 590 del 1981, la sanatoria di cui all'art. 18, comma diciottesimo, legge n. 724 del 1994 (in base alla quale, qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende, il diritto alle agevolazioni è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1968, a suo tempo prodotte dalle aziende interessate) trova applicazione solo per le aziende che abbiano presentato all'epoca la domanda di esenzione contributiva e non anche per le aziende che abbiano inoltrato tale istanza solo successivamente all'entrata in vigore della detta sanatoria, limitandosi ad allegare la dichiarazione sostitutiva in relazione al periodo precedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 9, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 com. 18 CORTE COST., Legge 15/10/1981 num. 590 art. 1, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)