Sez. L, Sentenza n. 15364 del 09/08/2004 (Rv. 575922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Esenzione contributiva parziale in favore delle aziende agricole colpite da siccità, ex art. 7 ter del D.L. 15 giugno 1989, n. 231 e D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, rispettivamente per il biennio 89/90 e 90/91 - Cumulabilità ai fini di ottenere l'esenzione totale per l'anno '90 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La parziale esenzione contributiva prevista dall'art. 7 ter del D.L. 15 giugno 1989, n. 231, convertito in legge 4 agosto 1989, n.286 e dall'art. 9 del D.L. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991 n. 31 in relazione ai contributi assistenziali e previdenziali dovuti per l'anno successivo in favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi rispettivamente nelle annate agrarie 1988\89 e 1989\90 sono dovuti per ciascun anno nella misura del 50 per cento e non sono cumulabili al fine di ottenere l'esonero totale dall'obbligo contributivo per l'anno rientrante in entrambi i bienni indicati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/06/1989 num. 231 art. 7 ter, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 9, Legge 04/08/1989 num. 286, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)