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Sez. U, Sentenza n. 11189 del 17/07/2003 (Rv. 565187 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA | Determinazione della misura del contributo di cui all'art. 2 D.L. n. 367 del 1990 (conv. nella legge n. 31 del 1991) - Assenza - Controversia relativa al pagamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565187-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

Il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989 - 1990, di cui all'art. 2, secondo comma, del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, conv. nella legge n. 31 del 1991, costituisce un diritto soggettivo, in quanto non contiene alcun rinvio alla legge n. 590 del 1981, né la misura della sua erogazione è sottoposta ad un accertamento discrezionale da parte dell'Amministrazione, essendo predeterminata per legge. Da tanto consegue che la domanda proposta dal titolare di un tale diritto per la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge 15/10/1981 num. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)