Sez. 2, Sentenza n. 1226 del 12/01/1999 Ud. (dep. 29/01/1999) Rv. 212268 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. - Normativa transitoria di cui alla legge n. 267 del 1997 - Giudizio di appello - Mancata richiesta di rinnovazione del dibattimento da parte dell'interessato - Utilizzabilità delle dichiarazioni predette secondo i criteri previgenti - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 cod. proc. pen., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 cod. proc. pen. (Conf. Cass., sez. VI, 30 novembre 1998 - 8 gennaio 1999, De Vita, in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)