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Sez. 6, Sentenza n. 13330 del 18/10/1999 Ud. (dep. 19/11/1999) Rv. 214954 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Riforma dell'art. 513 cod. proc. pen. introdotta con la legge 7 agosto 1997, n. 267 - Disciplina transitoria - Giudizio di appello - Richiesta di citazione di coimputati in procedimento connesso, rifiutatisi di rispondere, per la loro audizione - Necessità che la richiesta sia formulata con un motivo di appello - Esclusione - Possibilità che la richiesta sia fatta in udienza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214954-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

Se la parte richieda l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, secondo la lettura datane dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998, n. 361, nel corso del giudizio di appello, non è necessario che la richiesta venga fatta con un motivo di appello, principale o nuovo, in quanto il comma terzo dell'art. 6 della legge n. 267/1997 si limita solamente a prevedere che se la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implichi l'utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per effetto di tale semplice richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)