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Sez. 1, Sentenza n. 5435 del 11/03/1999 Ud. (dep. 28/04/1999) Rv. 213017 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Dichiarazioni accusatorie -Rifiuto del dichiarante di sottoporsi ad esame dibattimentale - Utilizzazione delle dichiarazioni secondo la disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge n.267 del 1997 - Giudizio d'appello instaurato nella vigenza di detta legge - Disciplina transitoria - Richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per ottenere la citazione dei dichiaranti - Necessità che sia stato all'uopo formulato uno specifico motivo di gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213017-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO

La rinnovazione parziale del dibattimento prevista dall'art.6, comma 3, della legge 7 agosto 1997 n.267 per ottenere la citazione di coloro che, dopo aver reso dichiarazioni accusatorie, si erano rifiutati di sottoporsi ad esame dibattimentale, con conseguente utilizzazione di dette dichiarazioni secondo la previgente formulazione dell'art.513, comma 2, c.p.p., può essere validamente richiesta - quando il giudizio d'appello sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore delle legge summenzionata - indipendentemente dalla formulazione di uno specifico motivo di gravame, essendo all'uopo sufficiente - come si evince dalla formulazione della norma - che vi sia soltanto attinenza fra quelle dichiarazioni ed i motivi proposti a sostegno dell'impugnazione. (Nella specie, tale attinenza è stata ritenuta sussistente, essendo risultato che gli imputati, appellanti avverso la sentenza di condanna di primo grado, avevano contestato l'affermazione della loro responsabilità basata, in detta sentenza, anche sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da coimputati poi rifiutatisi di sottoporsi ad esame dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)