Sez. 1, Sentenza n. 1072 del 25/03/1976 (Rv. 379747 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - FINALITA DEL RINVIO - APPLICAZIONE ESTENSIVA DEL NUOVO RITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSULENZA PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA).*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - FINALITA DEL RINVIO - APPLICAZIONE ESTENSIVA DEL NUOVO RITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONSULENZA PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA).*
In tema di controversie assegnate dall'art 429, n 3, cod proc civ (nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n 533) alla Competenza del pretore quale giudice del lavoro, il rinvio contenuto nella predetta disposizione agli 'altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinatò e talmente ampio da rivelare la disponibilita del legislatore verso un'applicazione estensiva del nuovo rito, sul presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato. (nella specie, pronunciando in Sede di regolamento di Competenza, la suprema Corte ha ritenuto compreso tra le controversie di cui all'art 429 n 3 cod proc civ, quella derivante da un rapporto di collaborazione con il produttore cinematografico, per consulenza storico-letteraria ed artistica, stipulato per la durata della produzione di un film - dodici mesi - per un corrispettivo fisso mensile).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)