Sez. L, Sentenza n. 6052 del 15/10/1986 (Rv. 448375 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - ESTREMI - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE E COORDINAZIONE IN IPOTESI DI UNICITÀ DELL'"OPUS" - REQUISITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - ESTREMI - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE E COORDINAZIONE IN IPOTESI DI UNICITÀ DELL'"OPUS" - REQUISITI.*
Ai fini del rapporto di parasubordinazione, che l'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. assoggetta al rito del lavoro, la continuità della prestazione - la quale è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica ma richiedente un'attività prolungata - implica, in caso di unicità dell'Opus, una interazione fra le parti, dopo la conclusione del contratto, non limitata ai momenti della accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo, mentre la coordinazione consiste nella connessione funzionale fra la attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno) sì che l'Opus realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione. (V 1920/85, mass n 439833; (V 4909/84, mass n 436796; (V 6656/83, mass n 431378; (V 1764/80, mass n 405395; (V 3517/78, mass n 393005; (V 3449/78, mass n 392913; (V 2751/78, mass n 392154; (V 4033/77, mass n 387715; (V 2906/76, mass n 381672; (V 1072/76, mass n 379747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)