Sez. L - , Ordinanza n. 32632 del 23/11/2023 (Rv. 669555 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Mobilità scolastica - Insegnante di sostegno di ruolo - Passaggio su posto cd. comune - Calcolo del periodo di cinque anni di servizio richiesti ex art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - Contenuto.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo dell'art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni - va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
DPR 31/10/1975 num. 970 art. 12, Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)