Sez. 2, Sentenza n. 32564 del 12/04/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 285018 - 03
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma in appello della sentenza di primo grado - Ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui
la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)