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Sez. 2, Sentenza n. 32564 del 12/04/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 285018 - 03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma in appello della sentenza di primo grado - Ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285018-03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui

la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)