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Sez. 1, Sentenza n. 871 del 21/11/2025 Ud. (dep. 09/01/2026) Rv. 289177-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Impugnazione del pubblico ministero - Riforma della sentenza di condanna solo in ordine alle circostanze del reato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289177-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenza di condanna, valorizzando ulteriori elementi emersi dal giudizio di primo grado e diversamente valutando le dichiarazioni rese dall'imputato, ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen. ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l'istruttoria).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Cod. Pen. art. 577 com. 2, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)