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Sez. 1, Sentenza n. 3528 del 05/08/1977 (Rv. 387111 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO DI UN CIRCOLO O DEL PROVVEDIMENTO DEL CIRCOLO MEDESIMO NELL'AMBITO DEI POTERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI DAGLI ORGANI SOCIALI - FATTI MATERIALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387111-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO DI UN CIRCOLO O DEL PROVVEDIMENTO DEL CIRCOLO MEDESIMO NELL'AMBITO DEI POTERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI DAGLI ORGANI SOCIALI - FATTI MATERIALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Non possono essere considerati fatti materiali a termini e con gli effetti dell'art 28 cod proc pen le interpretazioni di un atto negoziale quale lo statuto di un circolo, ne del provvedimento emesso - in relazione alla disciplina normativa sulle associazioni - nell'attribuzione dei poteri di esclusione dei soci dagli organi sociali. Infatti, l'autorita del giudicato penale nel giudizio civile che abbia per oggetto gli stessi fatti riguarda soltanto i fatti materiali: cioe i meri accadimenti oggettivi, accertati nel giudizio penale e posti a base della pronunzia che lo conclude, e non la qualificazione giuridica di essi. Il giudice civile, non puo ritenere che i fatti si siano svolti in modo diverso da come risultano attraverso il giudicato penale; ma, ai fini del giudizio che gli compete, puo e deve qualificarli giuridicamente in modo autonomo, per trarne le appropriate implicazioni sul piano civilistico, senza che l'eventuale difformita della propria qualificazione rispetto a quella adottata in Sede penale comporti alcuna violazione dell'art 28 cod proc pen. (Conf 1599/73, mass n 364436; (V 715/75, mass n 374054; (V 350/71, mass n 355139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)