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Sez. L, Sentenza n. 6505 del 29/11/1982 (Rv. 424127 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE - REGOLAMENTO RELATIVO - NATURA PRIVATISTICA - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424127-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE - REGOLAMENTO RELATIVO - NATURA PRIVATISTICA - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La disciplina del personale attuata dal Banco di Napoli per mezzo di regolamento ha natura privatistica, costituendo espressione della volontà contrattuale dell'ente che aderisce in tale Forma alla normativa collettiva stipulata in contraddittorio e in accordo con le associazioni sindacali dei dipendenti. Tale natura privatistica delle Disposizioni del regolamento comporta che la loro violazione o falsa applicazione è denunciabile in Cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e non anche secondo i principi della violazione di legge. (Conf 1721/79, mass n 398085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)