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Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 24/01/2007 (Rv. 595034 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Deduzione in appello dei soli vizi di rito nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Ammissibilità dell'appello - Limiti - Deduzione di questioni di merito - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595034-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

L'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod proc. civ., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette. Ne consegue che nella prima ipotesi, è ammissibile la deduzione di soli vizi di rito, mentre, nella seconda, l'appello deve essere dichiarato inammissibile qualora non contenga la richiesta di una pronuncia nel merito della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)