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Sez. L, Sentenza n. 19026 del 11/09/2007 (Rv. 598918 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Deduzione dell'assoluta carenza di motivazione della sentenza appellata quale unico motivo di gravame avverso sentenza di primo grado - Effetti - Inammissibilità dell'appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

In una controversia in cui la sentenza di primo grado sia impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza che vengano sottoposte al secondo giudice anche conclusioni di merito, l'appello è inammissibile in quanto la deduzione di un vizio in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza della sentenza impugnata (non incidendo, esso, sulla configurabilità della pronuncia come atto di esercizio della funzione giurisdizionale) e consente, una volta eliminato il vizio stesso, il riesame del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)