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Sez. 5, Sentenza n. 8159 del 11/04/2011 (Rv. 617543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | In genere.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, deve trattenere la causa e decidere nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi d'impugnazione, non rientrando tale nullità tra i casi nei quali il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) e non potendo, pertanto, l'impugnante limitarsi in tali casi a far valere, a motivo del gravame, il solo vizio procedurale. Ne consegue che l'impugnazione con la quale venga dedotta la nullità della sentenza di primo grado deve essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'impugnazione, anche se, subordinatamente al rigetto del motivo di rito, vengano prospettate censure riguardanti il merito e, in caso di proposizione di ricorso per cassazione, la pronuncia deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non poteva essere proseguito. (Fattispecie in cui la S.C. ha fatto applicazione di tale principio al processo tributario, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)