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Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 14/02/1997 (Rv. 502451 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Portata - Compensi di amministratore di società - Assoggettamento ad I.R.P.E.F. - Necessità - Eventuale avvenuta tassazione del compenso in capo alla società - Operatività del principio del divieto di doppia imposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502451-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Il contribuente non è libero di scegliere il tributo al quale assoggettare una determinata manifestazione di ricchezza, essendo vincolato al pagamento del tributo previsto dalla legge, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari perché venga applicato quello che deve essere effettivamente corrisposto, senza poter opporre che per scelte non consentite il cespite sia stato tassato in capo ad un altro soggetto. Pertanto, l'amministratore di una società commerciale non può sottrarsi al pagamento dell'I.R.P.E.F. sul compenso a lui corrisposto invocando il divieto di doppia imposizione, assumendo che tale compenso è stato già assoggettato ad imposizione in capo alla società di cui è amministratore, per non aver questa indicato tale compenso tra i componenti negativi, non potendo implicare detto divieto il risultato sostanziale dell'esenzione dell'effettivo obbligato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)