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Sez. 1, Sentenza n. 1511 del 24/10/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141103 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - IMPUTABILITA - VALUTAZIONI DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141103-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - IMPUTABILITA - VALUTAZIONI DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Lo stabilire, nei singoli casi concreti, se l'imputato riconosciuto affetto da infermita di mente, fosse nel momento del fatto, totalmente privo di capacita di intendere o di volere ovvero avesse tali capacita, ma grandemente scemate, costituisce una questione di fatto, che compete al giudice del merito con l'ausilio della risultanza della perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in Sede di legittimita, quando, anche soltanto con il richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni della perizia - che vengono incorporate nella sentenza - si riveli esaurientemente motivato, senza vizi logici di ragionamento, conseguente ad una adeguata osservazione del soggetto, conforme ai corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)