Sez. 4, Sentenza n. 574 del 28/02/1969 Ud. (dep. 08/05/1969) Rv. 111392 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PENA - DETERMINAZIONE - PUNTI AUTONOMI -APPLICAZIONE DI ATTENUANTI IN APPELLO - DIFETTO DI SPECIFICO MOTIVO -ILLEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - MOTIVI - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PENA - DETERMINAZIONE - PUNTI AUTONOMI -APPLICAZIONE DI ATTENUANTI IN APPELLO - DIFETTO DI SPECIFICO MOTIVO -ILLEGITTIMITA.*
L'individuazione della pena e l'indagine circa la sussistenza delle attenuanti costituiscono momenti distinti ed autonomi della decisione in quanto la prima tende a commisurare la sanzione corrispondente allo illecito individuato nei suoi elementi costitutivi primari mentre la seconda si prefigge di stabilire se il reato sia accompagnato da requisiti accessori che ne riducano l'entita criminosa. Ne consegue che, ove l'appellante invochi la riduzione della pena, non puo ritenersi che in tale istanza sia racchiusa la domanda di applicazione delle attenuanti generiche. Cio anche nel caso in cui la pena, in primo grado, sia stata applicata nella misura del minimo edittale. (Conf.108459, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)