Sez. 1, Sentenza n. 6262 del 01/04/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154373 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN CONCRETO - UNICO CRITERIO ISPIRATORE - ART. 133 COD. PEN. - PRESUPPOSTI DIVERSI - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN CONCRETO - UNICO CRITERIO ISPIRATORE - ART. 133 COD. PEN. - PRESUPPOSTI DIVERSI - ESTREMI.*
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la Determinazione della pena in concreto, pur richiamandosi astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi. Nel primo caso, occorre l'accertamento di particolari circostanze che siano tali da rendere il colpevole meritevole o meno di particolare clemenza. Nel secondo, il giudice, in virtù del suo potere discrezionale, irroga una pena adeguata alla gravità della violazione commessa, quale è desunta dagli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano. (vedi in generale mass. N. 111392).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)