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Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 25/10/1968 (Rv. 336741 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - RAPPORTI INTERCORSI TRA IL RESPONSABILE E L'ASSICURATO - POSIZIONE DI TERZO DELL'ASSICURATORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336741-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - RAPPORTI INTERCORSI TRA IL RESPONSABILE E L'ASSICURATO - POSIZIONE DI TERZO DELL'ASSICURATORE - EFFETTI.*

La surrogazione legale dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 cod. civ., importa una peculiare Forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore, fino a concorrenza dell'indennita pagata, nel diritto di credito che l'assicurato ha, per il risarcimento del danno, verso il terzo responsabile. Ne consegue che, una volta operatosi il subingresso, l'assicurato non puo piu disporre del diritto trasferito, il cui Esercizio spetta all'assicuratore surrogato. Percio il terzo responsabile puo bensi opporre a costui tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'assicurato, ma sempreche siano fondate su situazioni gia esistenti al momento della surrogazione. Per quanto riguarda la prova di tali eccezioni, quando siano relative a rapporti intercorsi tra l'assicurato e il responsabile, l'assicuratore, non essendo un successore a titolo universale dell'assicurato, ma un suo avente causa a titolo particolare, ha la posizione di terzò e pertanto, ove la prova delle eccezioni risulti da una scrittura privata formata tra l'assicurato e il responsabile, relativa all'Estinzione, avvenuta anteriormente all'Esercizio della surroga dell'assicuratore, del diritto dell'assicurato, trovano applicazione, a tutela dell'assicuratore stesso, le norme dell'art. 2704 cod. civ.. cio e conforme alla ratio delle dette norme giacche l'assicuratore surrogato viene trovarsi nella situazione di chi, avendo acquistato un diritto, e esposto al pericolo di vederlo pregiudicato dalle risultanze di una scrittura retrodatatà donde la necessita che la certezza e la computabilita della data stessa sia dimostrata con particolare rigore, e cioe nei modi stabiliti dalle norme stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)