Sez. L, Sentenza n. 15393 del 06/07/2006 (Rv. 592256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contrattazione collettiva - Articolazione su vari livelli - Complessità della materia regolata - Specialità del linguaggio delle relazioni industriali - Rilevanza dell'uso e della prassi - Conseguenze sul piano ermeneutico - Criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole - Preminenza - Ricerca della comune volontà delle parti - Necessità - Interpretazione letterale - Limiti - Fattispecie relativa alla qualifica di "portiere unico".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune, la volontà comune delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al significato letterale delle parole, tenuto conto anche del carattere vincolante che non di rado hanno all'interno dell'azienda l'uso e la prassi, assumendo invece un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., dell'interpretazione complessiva delle clausole. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito secondo la quale alla ricorrente - dipendente del settore turismo - non poteva essere riconosciuto il diritto all'inquadramento nel terzo livello, spettante a tutti i dipendenti dotati di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, non potendo ritenersi sufficiente ad inquadrare la stessa nella qualifica di "portiere unico" il fatto che fosse momentaneamente assente un altro portiere nei turni in cui ella prestava servizio, non potendo qualificarsi come "portiere unico" chi ha un soggetto sovraordinato gerarchicamente nei compiti di coordinatore, adibito a dare disposizioni su tutte le modalità esecutive dei servizi di reception e di portineria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)