Sez. L, Sentenza n. 2469 del 08/02/2005 (Rv. 578878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Attribuzione di valore preminente al canone interpretativo previsto dall'art. 1363 cod. civ. - Conseguenze - Fattispecie relativa al CCNL per il persona del Ministero delle Finanze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione dei contratti collettivi, la comune volontà delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preamboli, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ., prevedente l'interpretazione "complessiva" delle clausole contrattuali. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento al ccnl del 1 dicembre 1999, regolante i rapporti lavorativi del personale del Ministero delle Finanze, facendo applicazione dei principi di cui in massima, nel disciplinare la mobilità dei dipendenti, aveva correttamente interpretato le clausole pattizie riguardanti il trasferimento a domanda ed aveva evidenziato i poteri che in materia la P.A. poteva esercitare nella sua qualità di datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 01/12/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)