Sez. L, Sentenza n. 6656 del 09/05/2002 (Rv. 554264 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 cod. civ. - Rilievo - Fondamento - Fattispecie relativa all'interpretazione del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, pur rimanendo fondamentale e prioritario il criterio letterale, il canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ. assume una portata ancora più incisiva per evidenziare la comune intenzione delle parti, in considerazione della specificità dell'oggetto della contrattazione, della peculiare natura delle parti contraenti e delle finalità che con essa si perseguono (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 6 del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata, prevedente l'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti, aveva ritenuto tale clausola di natura normativa, come tale estensibile ai dipendenti delle organizzazioni sindacali non stipulanti, senza considerarne la collocazione nella sezione dei diritti sindacali, nell'ambito della parte obbligatoria del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)